Dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l’obbligo per i veicoli di montare pneumatici invernali o di avere a bordo catene da neve omologate o mezzi idonei come le calze da neve. Questo obbligo riguarda la viabilità ordinaria e autostradale nei tratti interessati da specifici provvedimenti degli enti proprietari delle strade e mira a garantire la sicurezza stradale in condizioni invernali di neve o ghiaccio. Chi circola senza pneumatici invernali né catene è soggetto a sanzioni amministrative. Le catene devono essere montate in caso di neve o ghiaccio sulla strada; in loro assenza la circolazione è vietata. L’obbligo è esteso anche ai raccordi e strade statali nelle varie regioni italiane, mentre ciclomotori e motocicli sono esenti. Alcune regioni come Lombardia applicano disposizioni anche con date leggermente anticipate in zone particolarmente soggette a neve alta e ghiaccio. La sanzione amministrativa per la mancata osservanza va da 42 a 87 euro circa. Sono esentati dall’obbligo di montare pneumatici invernali o avere catene a bordo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che comunque in presenza di neve o ghiaccio non possono circolare.

